Il canone RAI si paga annualmente ed è addebitato in 10 rate sulle utenze elettriche, ma si può sospendere e pagarlo ridotto solo per il periodo stagionale?
L’abbonamento RAI nel 2024 è stato ridotto a 70 euro, ma nel 2025 tale riduzione non è prevista e tornerà a 90 euro. Questo influirà negativamente sulle bollette della luce, che dal 2025 subiranno notevoli aumenti.
L’abbonamento è suddiviso in 10 rate e si paga su una sola utenza, anche se si dispongono varie abitazioni. Inoltre, la normativa prevede l’esenzione del pagamento in casi specifici.
Sono obbligati a pagare il canone RAI i cittadini che detengono un apparecchio televisivo, ma la normativa tutela alcune categorie prevedendo delle esenzioni. Infatti, possono chiedere l’esenzione del canone RAI gli ultra settantacinquenni con un reddito familiare di 8.000 euro annui. Nel nucleo familiare non devono essere presenti conviventi titolari di un reddito, fatta eccezioni per badanti, collaboratori domestici e colf.
Per poter ottenere l’esenzione, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva (modello apposito sezione I) con cui dichiara di possedere i requisiti che danno diritto all’agevolazione. L’agevolazione spetta per l’intero anno, se il compimento del settantacinquesimo anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se invece, gli anni si compiono dal primo febbraio al 31 luglio dell’anno, l”agevolazione è valida solo per i mesi che vanno da giugno a dicembre (secondo semestre).
L’esenzione è valida anche per gli anni successivi, se permangono le condizioni e non è necessario presentare nuove dichiarazione. Invece, se i requisiti variano, ad esempio si supera il limite di reddito di 8.000 euro, è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.
Chi paga il canone per attività commerciale (canone speciale) e svolge un’attività stagionale, quindi, apre l’attività solo in determinati periodi dell’anno, può avere una riduzione del pagamento? Il dubbio nasce dall’utilizzo che si fa dell’apparecchio televisivo.
La normativa prevede che il canone RAI è dovuto a prescindere dall’uso che si faccia del televisore. Questo significa che anche se non si abita ma si detiene un televisore in un’immobile, il canone RAI è sempre dovuto.
Nel caso delle attività stagionale, la normativa precisa che non è possibile sospendere temporaneamente dell’abbonamento RAI. Il motivo è la classificazione relativa ai canoni speciali (Legge n. 488 del 1999 articolo 16), la quale non prevede la possibilità di differenziare il canone in base ai periodi di apertura dell’attività. Pertanto, non è possibile applicare un canone ridotto alle aperture stagionali o gli alberghi.
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