La legge 104 prevede agevolazioni per i lavoratori che assistono i familiari con handicap grave (art.3 comma 3). L’obiettivo è quello di conciliare l’attività lavorativa e la famiglia.
Le agevolazioni prevedono 3 giorni di permessi al mese (fruibili anche a ore) e il congedo straordinario di due anni anche non consecutivi.
Entrambe le misure prevedono la retribuzione e la copertura contributiva figurativa utile per il diritto e la misura della pensione. Ma sono diverse tra loro in ambito di TFR, tredicesima e pensione.
I permessi legge 104 prevedono che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave può assentarsi dal lavoro per un massimo di tre giorni al mese. L‘assenza lavorativa è retribuita e coperta da contributi figurativi. Inoltre, le ferie e la tredicesima mensilità, come anche il TFR non subiscono alterazioni, i giorni di permesso sono considerati come se fossero stati lavorati.
Il congedo straordinario è concesso ai lavoratori che assistono un familiare convivente con handicap grave. Il familiare deve essere a carico fiscalmente. Sono considerati a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito annuale lordo uguale o inferiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i figli fino a 24 anni con un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 4mila euro, al lordo degli oneri deducibili.
Il congedo straordinario è di due anni e si può chiedere una sola volta nell’intera vita lavorativa. Inoltre, è fruibile in giorni o mesi, anche non consecutivi. Il congedo è retribuito e coperto da contributi figurativi utili per il diritto e la misura della pensione. A differenza dei permessi legge 104, la normativa prevede che chi fruisce del congedo straordinario legge 151 non matura le ferie, il TFR (trattamento di fine rapporto) e la tredicesima mensilità.
Pertanto, durante la fruizione dei giorni di congedo straordinario per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 articolo 3 comma 3, non matura il rateo della tredicesima, la quota del TFR mensile e le ferie. Il calcolo di queste prestazioni sarà effettuato sulle giornate di effettivo lavoro.
Ai fini pensionistici, durante i due anni di fruizione del congedo straordinario legge 151, matura la contribuzione figurativa valida ai fini del calcolo e della misura. Pertanto, il lavoratore non perde nulla sulla pensione e il TFR si perde limitatamente al periodo di congedo. Infine, il congedo straordinario deve rispettare dei minimali retributivi e contribuiti, stabili dall’INPS annualmente.
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